Basi Giuridica per il Software Usato nell'UE
In base alla sentenza della Corte europea (Curia) del 3 luglio 2012 (C-128/11), la vendita di software senza supporto fisico (CD/DVD/Pendrive) è consentita. Le chiavi di licenza possono essere trasferite e la vendita di licenze software non utilizzate, nonché il trasferimento di licenze usate, sono legali, indipendentemente dal fatto che il software si trovi su supporto fisico, COA o chiave di licenza elettronica. Il produttore del software non può impedire la vendita ulteriore delle sue licenze, consentendo così l'uso continuato dei suoi programmi, inclusi quelli OEM, Retail e Volume, nonché le versioni scaricate da Internet (versioni "ESD").
Il diritto d'autore del produttore del software si esaurisce alla prima vendita, quando il software viene reso disponibile al pubblico (esaurimento del diritto). La vendita di licenze Volume, commerciali, OEM, nonché il commercio di licenze elettroniche sono consentiti nell'Unione europea (UE) (C-128/11, ECLI:EU:C:2012:407, UE 2001/29/CE, 28., 2009/24/CE).
Dall'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24 emerge che, in assenza di specifiche clausole contrattuali, non è necessaria l'autorizzazione del creatore del programma informatico per la duplicazione del programma se tale duplicazione è necessaria per l'uso legittimo del programma da parte del possessore legittimo, compresa la correzione degli errori.
Poiché il titolare del diritto d'autore non può opporsi alla rivendita di una copia di un programma informatico in cui il diritto di distribuzione si è esaurito ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, si deve stabilire che il secondo acquirente di questa copia e tutti i successivi acquirenti sono considerati "acquirenti legittimi" ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24.
Corte di giustizia dell'Unione europea
Comunicato stampa n. 94/12.
Lussemburgo, 3 luglio 2012. (Fonte ufficiale: curia.europa.eu)
"Nella sua sentenza odierna, la Corte dichiara che il principio dell'esaurimento del diritto di distribuzione non si applica solo quando il titolare del diritto offre in vendita le copie del suo programma su un supporto materiale, come un CD-ROM o un DVD, ma anche quando le distribuisce attraverso il download dal suo sito web."
"In effetti, se il titolare del diritto d'autore mette a disposizione del suo acquirente una copia del suo programma informatico - sia essa materiale o immateriale - e contemporaneamente, a fronte del pagamento di un corrispettivo adeguato al valore economico di tale copia, concede all'acquirente il diritto di utilizzo di tale copia senza limiti di tempo, tale titolare vende tale copia e esaurisce così il suo diritto di distribuzione esclusivo. Tale transazione infatti comporta il trasferimento della proprietà della copia. Pertanto, il titolare non può opporsi alla successiva vendita di tale copia, anche se il contratto di licenza ne vieta ulteriori trasferimenti."
In caso di acquisto di licenze in base a contratti di quantità scontati, che consentono l'uso di più copie di un determinato software, la Corte federale tedesca (BGH) ha stabilito il 11 dicembre 2014 che è consentita la rivendita delle licenze di quantità (Volume), purché le copie in questione siano rese inutilizzabili (cancellate) dal primo acquirente, o se la licenza in questione non è mai stata utilizzata.
Decisione del BGH del 11 dicembre 2014:
"La rivendita di copie di software scaricate dal sito web del titolare del diritto d'autore non richiede che l'acquirente successivo riceva un supporto fisico contenente una copia usata del programma informatico; è sufficiente che l'acquirente successivo scarichi una copia del programma dal sito web del titolare del diritto d'autore."
Ancora una volta è stato confermato che i consumatori non devono preoccuparsi di acquistare e utilizzare software usato. Secondo la Camera di Commercio di Münster, le azioni di divieto o risarcimento danni relative all'uso di software basato su licenze secondarie non sono più oggettivamente comprensibili alla luce delle sentenze della Corte di giustizia europea e del BGH. Inoltre, il BGH ha dichiarato che non c'erano prove di perdite finanziarie da parte del produttore del software.
Le licenze usate non differiscono in alcun modo dalle nuove licenze, e il software usato non è riconoscibile rispetto ai nuovi software.
Sia la sentenza della Corte europea che la decisione del BGH sono definitive.
LEGGI E DIRETTIVE APPLICATE RELATIVE AL TRASFERIMENTO Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2012, C-128/11. (Esaurimento del diritto di distribuzione, concetto di "acquirente legittimo".) Direttive del Parlamento europeo 2009/24/CE e 2001/29/CE. (Protezione legale dei programmi informatici.) Regolamento EP 910/2014/UE e decreto del governo 137/2016. (Norme sulla certificazione digitale.) Decreto del governo ungherese 1/2018. (Norme sull'archiviazione digitale.) DIRETTIVA 2009/24/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO "Protezione legale dei programmi informatici - Vendita di programmi informatici usati scaricati da Internet - Direttiva 2009/24/CE - Articolo 4, paragrafo 2, e articolo 5, paragrafo 1 - Esaurimento del diritto di distribuzione - Concetto di "acquirente legittimo""
Sulla base delle suddette argomentazioni, la C.